Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

RLS

Definizione di RLS
(Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
“persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”
RLS – Diritti e Responsabilità
I diritti:
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha, sostanzialmente, quattro diritti
fondamentali:
– diritto all’informazione;
– diritto alla formazione;
– diritto alla partecipazione;
– diritto al controllo.
La responsabilità:
Il DLgs 81/08 non ha previsto alcuna specifica sanzione a carico dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il motivo risiede nel fatto che gli RLS, in considerazione dei compiti consultivi loro assegnati, non hanno alcun potere decisionale in merito alle scelte in materia di prevenzione infortuni effettuate dal datore di lavoro. Quanto sopra non significa però che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza vadano esenti da responsabilità, indipendentemente dalle modalità con cui svolgono il proprio compito; infatti, nel caso in cui l’RLS abbia contribuito all’adozione di una misura protettiva rivelatasi inadeguata, insufficiente o addirittura contraria alla legge, e l’abbia pretesa dal datore di lavoro, potrà essere chiamato a rispondere dell’infortunio che ne sia derivato.

Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Art. 50 del D.Lgs. 81/2008).
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti
di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista
dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i
mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a.
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è
incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e
protezione.

Quanti RLS?
(art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008)

Il numero minimo dei RLS è:
a) 1 per le aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) 3 per le aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c) 6 per tutte le aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Aziende per le
quali il numero dei RLS aumenta nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Quale formazione?
(art. 37 D.Lgs.81/2008)
Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008). Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008). La formazione deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici (dove presenti), durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 D.Lgs. 81/2008).